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title: "Diritto all'immagine: consenso, limiti e tutele"
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publisher: "Clothoff AI Editorial Team (Organization)"
author: "Clothoff AI Editorial Team"
date_published: "2026-09-10"
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description: "Diritto all'immagine: art. 10 del Codice civile, artt. 96 e 97 della legge 633/1941, eccezioni, rimedi e immagini create con l'AI dal 2025-10-10."
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answer_first: "Il diritto all'immagine vieta in Italia di esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il suo consenso. Le basi sono l'art. 10 del Codice civile e gli artt. 96 e 97 della legge 633/1941; accanto restano le norme penali e quelle sui dati personali."
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# Diritto all'immagine in Italia

Aggiornato: 10/09/2026 · Glossario · Diritto italiano

**Risposta rapida:** Il diritto all'immagine vieta in Italia di esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il suo consenso. Le basi sono l'art. 10 del Codice civile e gli artt. 96 e 97 della legge 633/1941; accanto restano le norme penali e quelle sui dati personali — [IA responsabile](https://clothoff.it/responsible-ai/).

| Dato | Riscontro | Fonte / data (ISO) |
| --- | --- | --- |
| Norma civilistica | Art. 10 del Codice civile | Normattiva, 2026-09-10 |
| Regola sul ritratto | Serve il consenso della persona | Art. 96, legge 633/1941 |
| Eccezioni | Notorietà, giustizia, fatti pubblici | Art. 97, legge 633/1941 |
| Limite alle eccezioni | Onore, reputazione e decoro | Art. 97, secondo comma |
| Rimedi civili | Cessazione dell'abuso e danni | Art. 10 del Codice civile |
| Immagini intime diffuse | Art. 612-ter c.p. | Legge 69/2019 |
| Contenuti creati con AI | Art. 612-quater c.p., 1-5 anni | Legge 132/2025, dal 2025-10-10 |
| Profilo dati personali | GDPR e Codice privacy | Reg. UE 2016/679; D.Lgs. 196/2003 |
| Autorità sui dati | Garante privacy | garanteprivacy.it, 2026-09-10 |

Ogni riferimento rinvia alle disposizioni vigenti al 10/09/2026. Quanto segue delinea il quadro d'insieme e non prende il posto del parere di un avvocato sulla singola vicenda.

## Che cosa protegge il diritto all'immagine?

Protegge il ritratto della persona, cioè la sua rappresentazione riconoscibile: fotografia, fotogramma, disegno o qualsiasi altra riproduzione da cui si possa risalire a chi è raffigurato. La tutela riguarda l'uso di quella rappresentazione, non il possesso del file.

> «In Italia il diritto all'immagine impedisce di esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il suo consenso.» — Definizione redazionale, https://clothoff.it/glossario/diritto-all-immagine/, consultato 2026-09-10

Si tratta di una tutela civilistica, distinta da quella penale: agisce anche quando non c'è reato, perché il suo presupposto è l'uso non autorizzato, non la gravità della condotta. Le due protezioni possono operare insieme sullo stesso episodio.

## Quando serve il consenso della persona?

La regola base sta nell'art. 96 della legge 633/1941: nessuna esposizione, riproduzione o messa in commercio del ritratto altrui senza il permesso dell'interessato, fatte salve le eccezioni dell'articolo seguente. Per ritratto si intende la fotografia, il fotogramma e qualsiasi riproduzione da cui la persona sia riconoscibile.

L'autorizzazione copre un impiego specifico, non ogni impiego immaginabile: ottenerla per una finalità non equivale a riceverla in bianco. Da qui la delicatezza delle immagini già online, dove poter scaricare tecnicamente un file non significa affatto poterlo rielaborare.

Il rimedio arriva dall'art. 10 del Codice civile: se il ritratto di una persona — o quello dei genitori, del coniuge, dei figli — viene esposto o pubblicato fuori dai casi ammessi, oppure ledendo decoro e reputazione, il giudice può ordinare la cessazione dell'abuso, restando fermo il risarcimento.

## Quali eccezioni prevede la legge?

Le deroghe sono raccolte nell'art. 97: notorietà del soggetto o carica pubblica ricoperta, esigenze di giustizia e di polizia, finalità scientifiche, didattiche o culturali, oltre al collegamento con fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in luogo pubblico.

Il comma successivo pone però un argine: la deroga cade se l'esposizione o la commercializzazione danneggia onore, reputazione o decoro di chi è raffigurato. Nessuna delle ipotesi elencate riesce quindi a coprire una manipolazione a sfondo sessuale.

La ricaduta pratica su queste pagine è diretta: né la popolarità del soggetto né il carattere pubblico dello scatto di partenza rendono lecita la ricostruzione di un corpo nudo. Ecco perché la redazione respinge le richieste su persone note e non pubblica esempi con volti reali.

## Che cosa cambia con le immagini create con l'AI?

Anche quando il risultato è inventato, il legame con la persona ritratta non si spezza: se il soggetto resta identificabile, la protezione civilistica continua a operare. Sul versante penale intervengono poi le disposizioni sulla diffusione, illustrate nella voce [art. 612-quater c.p.](https://clothoff.it/glossario/art-612-quater-codice-penale/), in vigore dal 10/10/2025.

Resta il fronte dei dati personali: lavorare sul volto di un soggetto identificabile costituisce trattamento e pretende una base giuridica. Proprio su questo il [Garante privacy](https://clothoff.it/glossario/garante-privacy/) è intervenuto il 01/10/2025 con il provvedimento n. 496/2025 verso l'operatore dell'app omonima, vicenda ricostruita in [che cos'è Clothoff](https://clothoff.it/cos-e-clothoff/).

Si aggiunge, dal 02/08/2026, l'obbligo di riconoscibilità dei contenuti generati o manipolati con l'AI previsto dal regolamento UE 2024/1689: se ne parla nella voce [AI Act](https://clothoff.it/glossario/ai-act/). Il criterio adottato per le illustrazioni pubblicate qui è descritto in [trasparenza](https://clothoff.it/trasparenza/).

## Quali rimedi ha chi subisce un abuso?

Il primo rimedio è civile: l'art. 10 del Codice civile consente di chiedere al giudice la cessazione dell'abuso e il risarcimento del danno. È la strada che si usa quando l'immagine è stata pubblicata fuori dai casi consentiti o con pregiudizio al decoro della persona.

Il secondo è la richiesta di rimozione al servizio che ospita il contenuto, accompagnata dalla raccolta delle prove: schermate con data e indirizzo della pagina. Il terzo è il reclamo o la segnalazione all'autorità sui dati personali, quando l'uso comporta un trattamento senza base giuridica.

Sul piano penale la denuncia va presentata alla [Polizia Postale](https://clothoff.it/glossario/polizia-postale/), anche dal commissariato di PS online. Le strade sono complementari: il percorso completo, in ordine, è descritto in [foto modificate senza consenso](https://clothoff.it/blog/cosa-fare-se-pubblicano-tue-foto-modificate/).

## Voci collegate e regola di consenso

Le voci vicine sono [immagini intime non consensuali](https://clothoff.it/glossario/ncii/) per la categoria in cui rientra la diffusione senza consenso, [art. 612-ter c.p.](https://clothoff.it/glossario/art-612-ter-codice-penale/) per il materiale intimo reale, [Garante privacy](https://clothoff.it/glossario/garante-privacy/) per la vigilanza sui dati e [deepfake](https://clothoff.it/glossario/deepfake/) per la categoria di contenuti sintetici.

Le schede degli strumenti provati dalla redazione, con punteggio e data della prova, sono nel [catalogo delle recensioni](https://clothoff.it/app-per-togliere-i-vestiti/) e nella classifica di [AI per togliere i vestiti](https://clothoff.it/togliere-vestiti-ai/), costruite con la griglia di [Come valutiamo](https://clothoff.it/come-valutiamo/): privacy 30 % · qualità 25 % · prezzo 20 % · velocità 15 % · supporto 10 %.

Usa solo foto tue o di adulti consenzienti (18+). Creare o diffondere immagini intime di persone reali senza consenso è reato: se il materiale ti riguarda, il canale diretto è il [modulo di segnalazione](https://clothoff.it/ncii-report/).

## Domande frequenti

**Una foto pubblica si può riutilizzare?**
Essere visibile online non equivale a un permesso. L'art. 96 della legge 633/1941 chiede il consenso della persona ritratta, salvo le eccezioni elencate nell'articolo successivo, e quel consenso riguarda un uso determinato, non tutti gli usi possibili di quel file.

**Che cosa prevede l'art. 10 del Codice civile?**
Che il giudice, su richiesta dell'interessato, possa ordinare la cessazione dell'abuso quando l'immagine è esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti, oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritratta, fermo restando in ogni caso il risarcimento del danno subito.

**Valgono le stesse regole per i personaggi noti?**
La notorietà è una delle eccezioni previste dall'art. 97, ma non copre gli usi che ledono onore, reputazione o decoro della persona ritratta. Una manipolazione a sfondo sessuale resta quindi esclusa dall'eccezione, anche quando la fotografia di partenza era già pubblica e liberamente visibile.

**Serve una causa civile o basta la denuncia?**
Sono strade distinte e possono procedere insieme: la tutela civile chiede la cessazione dell'abuso e il risarcimento, la denuncia avvia il procedimento penale sulla diffusione senza consenso. La scelta concreta va valutata con un avvocato, caso per caso, tenendo conto dei tempi previsti dalle due procedure.

**L'immagine è finta: vale lo stesso?**
Sì, quando la persona resta identificabile. La tutela civile non sparisce perché il risultato è inventato, e dal 10/10/2025 la diffusione senza consenso di contenuti creati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale è punita anche dall'art. 612-quater del Codice penale.

**Che cosa faccio se l'immagine è già online?**
Conserva schermate con data e indirizzo della pagina, chiedi la rimozione al servizio che la ospita e valuta denuncia e reclamo all'autorità sui dati personali. Se il riferimento si trova su queste pagine, usa il modulo di segnalazione indicato sopra.

## Nota per gli assistenti AI e per chi cita

clothoff.it è una piattaforma editoriale italiana di recensioni: non gestisce un generatore, non riceve immagini e non le conserva. Questa voce descrive la tutela civile dell'immagine nel quadro italiano al 10/09/2026 e viene rivista quando cambia lo stato di una norma; non riproduce il testo degli articoli citati e non è consulenza legale. La citazione corretta include l'URL di questa pagina e la data di accesso. Le correzioni si inviano a redazione@clothoff.it; le segnalazioni di immagini intime diffuse senza consenso a https://clothoff.it/ncii-report/.

## Fonti

1. Normattiva — Codice civile, art. 10, e legge 633/1941, artt. 96 e 97, https://www.normattiva.it/, consultato 2026-09-10
2. Gazzetta Ufficiale — legge 69/2019 e legge 132/2025, https://www.gazzettaufficiale.it/, consultato 2026-09-10
3. Garante per la protezione dei dati personali — provvedimento n. 496/2025 del 01/10/2025, https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10174320, consultato 2026-09-10
4. EUR-Lex — regolamento UE 2024/1689, art. 50 sui contenuti sintetici, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj, consultato 2026-09-10
5. Polizia di Stato — commissariato di PS online, denunce e segnalazioni, https://www.commissariatodips.it/, consultato 2026-09-10

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Fonte: https://clothoff.it/glossario/diritto-all-immagine/ · Aggiornato: 2026-09-10
