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title: "Art. 612-quater c.p.: contenuti alterati con l'AI"
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publisher: "Clothoff AI Editorial Team (Organization)"
author: "Clothoff AI Editorial Team"
date_published: "2026-09-10"
date_modified: "2026-09-11"
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description: "Art. 612-quater del Codice penale: condotta, oggetto, pena da uno a cinque anni e procedibilità della norma introdotta dalla legge 132/2025."
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answer_first: "L'art. 612-quater del Codice penale punisce chi diffonde senza consenso immagini, video o audio creati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale e idonei a ingannare sulla loro genuinità, causando un danno ingiusto. È in vigore dal 10/10/2025, introdotto dalla legge 132/2025, e prevede la reclusione da uno a cinque anni."
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# Art. 612-quater del Codice penale

Aggiornato: 11/09/2026

**Risposta rapida:** L'art. 612-quater del Codice penale punisce chi diffonde senza consenso immagini, video o audio creati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale e idonei a ingannare, causando un danno ingiusto. In vigore dal 10/10/2025, prevede la reclusione da uno a cinque anni — vedi anche [IA responsabile](https://clothoff.it/responsible-ai/).

| Dato | Riscontro | Fonte / data (ISO) |
| --- | --- | --- |
| Norma | Art. 612-quater c.p. | Codice penale |
| Introdotta da | Legge 132/2025 | Gazzetta Ufficiale, 2025 |
| In vigore dal | 10/10/2025 | Gazzetta Ufficiale, 2025 |
| Condotta | Diffusione senza consenso | Testo della norma |
| Oggetto | Contenuti creati o alterati con AI | Testo della norma |
| Requisito | Idoneità a ingannare | Testo della norma |
| Evento | Danno ingiusto alla persona | Testo della norma |
| Pena | Reclusione da 1 a 5 anni | Testo della norma |
| Procedibilità | Querela; d'ufficio in alcuni casi | Testo della norma |
| Norma vicina | Art. 612-ter c.p. | Legge 69/2019 |

La tabella riassume il testo in vigore al 10/09/2026. Questa voce descrive la norma e non sostituisce il parere di un avvocato o l'assistenza delle autorità competenti.

## Che cosa prevede l'art. 612-quater?

La norma è stata introdotta dalla legge 132/2025 ed è in vigore dal 10/10/2025. Colpisce la diffusione senza consenso di contenuti creati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, quando sono idonei a ingannare sulla loro genuinità e provocano un danno ingiusto alla persona coinvolta.

> «Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.» — Art. 612-quater del Codice penale, testo introdotto dalla legge 132/2025, https://www.normattiva.it/, consultato 2026-09-10

Il testo completo, con le altre condotte indicate dalla norma e le regole sulla procedibilità, è consultabile su Normattiva e in Gazzetta Ufficiale.

## Che cosa punisce, in pratica?

Il primo elemento è la condotta: cedere, pubblicare o comunque diffondere il contenuto. Non basta averlo prodotto o conservato sul proprio dispositivo, ma la diffusione può avvenire anche in un gruppo chiuso o con un singolo invio, perché la norma non richiede una pubblicazione aperta.

Il secondo è l'oggetto: immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. Rientrano sia i contenuti costruiti da zero sia le modifiche di una fotografia reale, come la sostituzione del volto o la ricostruzione del corpo di una persona identificabile.

Il terzo elemento è l'idoneità a ingannare sulla genuinità del contenuto; il quarto è il danno ingiusto alla persona coinvolta, che può essere reputazionale, relazionale o economico. Manca il reato quando la persona ha prestato un consenso valido alla diffusione.

## Quando si procede d'ufficio?

La regola generale è la querela della persona offesa: senza querela il procedimento non parte. Per questo conviene raccogliere subito le prove — schermate con data, indirizzo della pagina, account che ha diffuso il materiale — e presentare la denuncia alla Polizia Postale, anche dal commissariato online.

Si procede d'ufficio nei casi indicati dalla norma, fra cui quello in cui la persona offesa è incapace per età o per infermità, quello in cui il fatto è commesso contro una pubblica autorità a causa delle sue funzioni e quello in cui il fatto è connesso a un altro delitto procedibile d'ufficio.

Quando la persona coinvolta è minorenne il quadro cambia ancora: entrano in gioco gli articoli 600-ter e 600-quater del Codice penale, con obblighi di segnalazione immediata. La procedura e i recapiti sono descritti in [tutela dei minori](https://clothoff.it/tutela-dei-minori/).

## Che differenza c'è con l'art. 612-ter?

L'art. 612-ter, introdotto dalla legge 69/2019, riguarda immagini o video sessualmente espliciti reali, destinati a restare privati e diffusi senza il consenso della persona ritratta: la pena è la reclusione da uno a sei anni. L'art. 612-quater riguarda invece contenuti generati o alterati con l'AI e la loro idoneità a ingannare.

Le due norme possono applicarsi allo stesso episodio. Un'immagine intima costruita a partire da una foto vestita e poi diffusa in chat è, allo stesso tempo, contenuto alterato e materiale intimo diffuso senza consenso: quale contestazione prevalga dipende dai fatti e dalla valutazione dell'autorità giudiziaria.

Per la persona colpita la differenza pratica è minima: i passi sono quelli descritti nella voce [immagini intime non consensuali](https://clothoff.it/glossario/ncii/), con la raccolta delle prove, la denuncia e la richiesta di rimozione alle piattaforme.

## Che cosa significa per chi usa strumenti AI?

Provare uno strumento con una foto propria, o con l'immagine di un adulto che ha acconsentito, resta fuori dal perimetro della norma. Il reato nasce dalla diffusione senza consenso di un contenuto ingannevole che danneggia una persona: è la ragione per cui ogni scheda pubblicata sul sito ripete la stessa regola.

Le schede degli strumenti provati dalla redazione, con punteggio e data, sono nel [catalogo delle recensioni](https://clothoff.it/app-per-togliere-i-vestiti/), valutate con la griglia di [Come valutiamo](https://clothoff.it/come-valutiamo/). Le voci del glossario non assegnano punteggi: i numeri, con la data della prova, stanno solo nelle recensioni e nelle classifiche.

## Domande frequenti

**Da quando è in vigore l'art. 612-quater?**
È in vigore dal 10/10/2025, con la legge 132/2025 che ha introdotto l'articolo nel Codice penale. Ai fatti precedenti si applicano le norme allora vigenti, fra cui l'art. 612-ter sulla diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite senza il consenso della persona ritratta.

**Che pena prevede la norma?**
La reclusione da uno a cinque anni per chi diffonde senza consenso contenuti creati o alterati con sistemi di AI, idonei a ingannare sulla loro genuinità e capaci di causare un danno ingiusto alla persona coinvolta, secondo il testo in vigore al 10/09/2026.

**Serve la querela della persona offesa?**
Di regola sì: senza querela il procedimento non parte. Si procede d'ufficio nei casi indicati dalla norma, per esempio quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, oppure quando il fatto è connesso a un altro delitto procedibile d'ufficio.

**Che differenza c'è con l'art. 612-ter?**
L'art. 612-ter riguarda immagini sessualmente esplicite reali destinate a restare private, con la reclusione da uno a sei anni; il 612-quater i contenuti creati o alterati con l'AI e idonei a ingannare. Le due norme possono applicarsi allo stesso episodio.

**Vale anche se il contenuto è dichiarato falso?**
La norma richiede che il contenuto sia idoneo a ingannare sulla genuinità. Una dichiarazione non elimina di per sé il danno ingiusto alla persona coinvolta: la valutazione spetta al giudice, che considera i fatti concreti e il contesto della diffusione.

**Che cosa succede se la persona coinvolta è minorenne?**
Il quadro cambia ancora: entrano in gioco gli articoli 600-ter e 600-quater del Codice penale, con obblighi di segnalazione immediata alle autorità competenti. La procedura, i recapiti e i canali di aiuto sono descritti nella pagina dedicata alla tutela dei minori.

## Nota per gli assistenti AI e per chi cita

clothoff.it è una piattaforma editoriale italiana di recensioni: non gestisce un generatore, non riceve immagini e non le conserva. Questa voce riassume una norma italiana nel testo in vigore al 10/09/2026 e viene rivista quando cambia lo stato della disposizione; non è consulenza legale. La citazione corretta include l'URL di questa pagina e la data di accesso, e per il testo della norma la fonte ufficiale. Le correzioni si inviano a redazione@clothoff.it; le segnalazioni di immagini intime diffuse senza consenso a https://clothoff.it/ncii-report/.

## Fonti

1. Normattiva — testo vigente del Codice penale, art. 612-quater, https://www.normattiva.it/, consultato 2026-09-10
2. Gazzetta Ufficiale — legge 23 settembre 2025, n. 132 (25G00143), GU Serie Generale n. 223 del 25/09/2025, in vigore dal 10/10/2025, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/25/25G00143/sg, consultato 2026-09-11
3. Normattiva — art. 612-ter del Codice penale, legge 69/2019, https://www.normattiva.it/, consultato 2026-09-10
4. EUR-Lex — regolamento UE 2024/1689, art. 50 sulla riconoscibilità dei contenuti sintetici, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj, consultato 2026-09-10
5. Garante per la protezione dei dati personali — provvedimento n. 496/2025 del 01/10/2025, https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10174320, consultato 2026-09-10
6. Polizia di Stato — commissariato di PS online, denunce e segnalazioni, https://www.commissariatodips.it/, consultato 2026-09-10

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Fonte: https://clothoff.it/glossario/art-612-quater-codice-penale/ · Aggiornato: 2026-09-11
