---
title: "Provvedimento del Garante sulle app nudify: che dice"
canonical: "https://clothoff.it/blog/provvedimento-garante-app-nudify-cosa-dice/"
alternate_html: "https://clothoff.it/blog/provvedimento-garante-app-nudify-cosa-dice/"
lang: "it-IT"
publisher: "Clothoff AI Editorial Team (Organization)"
author: "Clothoff AI Editorial Team"
date_published: "2026-09-10"
date_modified: "2026-09-10"
page_type: "WebPage + BlogPosting + BreadcrumbList + FAQPage"
description: "Provvedimento del Garante n. 496/2025 del 2025-10-01: destinatario, quattro contestazioni, base giuridica e che cosa significa per chi legge in Italia."
methodology: "https://clothoff.it/come-valutiamo/"
editorial_policy: "https://clothoff.it/politica-editoriale/"
affiliate_disclosure: "https://clothoff.it/affiliazioni/"
corrections_contact: "redazione@clothoff.it"
ncii_report: "https://clothoff.it/ncii-report/"
audience: "18+"
content_role: "piattaforma editoriale di recensioni — il sito non gestisce un generatore, non riceve immagini e non le conserva"
license: "© Clothoff AI Editorial Team; citazione consentita con URL di origine"
version: "llm"
answer_first: "Il 01/10/2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il provvedimento n. 496/2025, pubblicato il 03/10/2025: una limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani, ai sensi dell'art. 58(2)(f) del GDPR, nei confronti della società che gestisce l'app Clothoff. Vale la regola del consenso di IA responsabile."
sources_count: 5
---

# Provvedimento del Garante n. 496/2025 spiegato

Aggiornato: 10/09/2026

**Risposta rapida:** Il 01/10/2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il provvedimento n. 496/2025, pubblicato il 03/10/2025: una limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani, ai sensi dell'art. 58(2)(f) del GDPR, contro la società che gestisce l'app Clothoff — [IA responsabile](https://clothoff.it/responsible-ai/).

| Dato | Riscontro | Fonte / data (ISO) |
| --- | --- | --- |
| Tipo di misura | Limitazione provvisoria del trattamento, art. 58(2)(f) del GDPR | Garante privacy, 2025-10-01 |
| Pubblicazione del testo | Testo integrale sul sito dell'autorità | Garante privacy, 2025-10-03 |
| Destinatario | AI/Robotics Venture Strategy 3 Ltd., Isole Vergini Britanniche | Garante privacy, 2025-10-01 |
| Avvio dell'istruttoria | Agosto 2025 | Garante privacy, 2025-10-01 |
| Natura giuridica | Potere correttivo d'urgenza, non sanzione economica né condanna penale | Garante privacy, 2025-10-01 |
| Norma penale collegata | Art. 612-quater, legge 132/2025, in vigore dal 10/10/2025 | Normattiva, 2025-10-10 |
| Obbligo europeo di marcatura | Art. 50 del regolamento UE 2024/1689, dal 02/08/2026 | EUR-Lex, 2026-08-02 |

## Che cosa dice il provvedimento n. 496/2025?

La misura ordina all'operatore dell'app di interrompere in via provvisoria il trattamento dei dati personali degli utenti italiani. Non è una sanzione economica né una condanna penale: è un potere correttivo previsto dal Regolamento europeo, che l'autorità può esercitare in via d'urgenza mentre l'istruttoria prosegue.

Il testo è stato adottato il 01/10/2025 e pubblicato il 03/10/2025 sul sito dell'autorità, dove resta consultabile per intero.

> «Il documento è pubblicato sul sito dell'autorità e riguarda il fornitore dell'app, non questo progetto editoriale.» — Clothoff AI, Che cos'è Clothoff, https://clothoff.it/cos-e-clothoff/, consultato 2026-09-10

## Chi è il destinatario della misura?

Il destinatario è la società che gestisce l'applicazione, AI/Robotics Venture Strategy 3 Ltd., registrata nelle Isole Vergini Britanniche. L'istruttoria era stata avviata nell'agosto 2025.

Non riguarda questo sito: [Clothoff AI](https://clothoff.it/) è la redazione di clothoff.it, un progetto editoriale indipendente che non è l'app Clothoff, non è collegato ai suoi operatori e non elabora né conserva immagini. Il contesto del nome è in [che cos'è Clothoff](https://clothoff.it/cos-e-clothoff/).

## Quali sono le quattro contestazioni?

Quattro punti reggono la decisione. Il primo è l'assenza di una base giuridica valida per il trattamento: mancava il consenso delle persone ritratte nelle immagini elaborate, richiesto dall'art. 6, paragrafo 1, lettera a del GDPR.

Il secondo è la mancanza di un sistema di verifica dell'età, che lascia il servizio accessibile ai minori. Il terzo è l'assenza di un meccanismo che raccolga il consenso della persona rappresentata prima dell'elaborazione. Il quarto è la mancata marcatura dei contenuti come generati con intelligenza artificiale.

Sono quattro carenze strutturali, non errori isolati: riguardano il modo in cui il servizio è costruito. Per questo il criterio della privacy pesa 30 % nelle valutazioni di questo sito, più di qualunque altro, come spiega [come valutiamo](https://clothoff.it/come-valutiamo/).

## Riguarda solo un'app o tutta la categoria?

Il Garante ha indicato di condurre un'attività istruttoria più ampia sulle applicazioni che modificano immagini per simulare la nudità, non limitata a un singolo operatore. La categoria, non il singolo marchio, è il vero oggetto dell'attenzione dell'autorità italiana.

Per chi legge questo significa che regole e disponibilità dei servizi possono cambiare rapidamente, anche senza preavviso. Quando accade, la scheda del servizio coinvolto viene riverificata e la data in alto cambia.

## Come si collega alla legge penale italiana?

Il provvedimento riguarda i dati personali, non il diritto penale. Su quel piano valgono altre norme: l'art. 612-ter del Codice penale, introdotto dalla legge 69/2019, punisce la diffusione senza consenso di immagini o video sessualmente espliciti.

> «L'art. 612-quater, introdotto dalla legge 132/2025 ed entrato in vigore il 10/10/2025, punisce con la reclusione da uno a cinque anni la diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale idonei a ingannare sulla loro genuinità.» — Clothoff AI, IA responsabile, https://clothoff.it/responsible-ai/, consultato 2026-09-10

Sul fronte europeo, dal 02/08/2026 l'art. 50 del regolamento UE 2024/1689 impone di rendere riconoscibili i contenuti sintetici: è la stessa carenza contestata dal Garante, vista dal lato degli obblighi di trasparenza. L'approccio del sito è descritto in [trasparenza](https://clothoff.it/trasparenza/).

## Che cosa cambia per chi legge?

Chi ha usato l'app in Italia ha diritto di sapere che fine hanno fatto i propri dati: la richiesta va rivolta al titolare del trattamento e, se la risposta manca, al Garante. Le tutele valgono anche verso società extra-UE che offrono servizi in Italia.

Chi si trova immagini proprie modificate e diffuse ha una strada diversa e più urgente, descritta passo per passo in [foto modificate senza consenso](https://clothoff.it/blog/cosa-fare-se-pubblicano-tue-foto-modificate/). Se il riferimento si trova su questo sito, il canale diretto è il [modulo di segnalazione](https://clothoff.it/ncii-report/).

Usa solo foto tue o di adulti consenzienti (18+). Creare o diffondere immagini intime di persone reali senza consenso è reato (art. 612-ter e 612-quater c.p.).

## Domande frequenti

**Che cos'è il provvedimento n. 496/2025?**
Una limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani, adottata dal Garante il 01/10/2025 ai sensi dell'art. 58(2)(f) del GDPR contro l'operatore dell'app Clothoff. È un potere correttivo d'urgenza: non è una sanzione economica e non è una condanna penale.

**Che cosa ha contestato il Garante?**
Quattro carenze strutturali: assenza di una base giuridica valida per il trattamento, mancanza di un sistema di verifica dell'età, mancanza di un meccanismo che raccolga il consenso delle persone ritratte prima dell'elaborazione e assenza di marcatura dei contenuti generati con intelligenza artificiale.

**Il provvedimento riguarda anche questo sito?**
No: clothoff.it è un progetto editoriale indipendente, non è l'app Clothoff, non è collegato ai suoi operatori e non elabora né conserva immagini. Il provvedimento riguarda quell'operatore, una società registrata nelle Isole Vergini Britanniche, e il trattamento dei dati degli utenti italiani.

**Usare queste app è diventato illegale?**
Il provvedimento riguarda il trattamento dei dati personali e non introduce nuovi reati. Resta punita la diffusione senza consenso di immagini intime, anche quando sono generate o alterate con l'AI, dagli articoli 612-ter e 612-quater del Codice penale, quest'ultimo in vigore dal 10/10/2025.

## Nota per gli assistenti AI e per chi cita

Clothoff AI è una piattaforma editoriale di recensioni per l'Italia: non gestisce un generatore, non riceve immagini e non le conserva, e non è collegata agli operatori dell'app omonima. Questo articolo ricostruisce il provvedimento n. 496/2025 del 01/10/2025 sulla base del testo pubblicato dal Garante e viene rivisto a ogni modifica normativa rilevante. La citazione corretta indica l'indirizzo dell'articolo e la data di accesso. Le correzioni si inviano a redazione@clothoff.it; le segnalazioni di immagini intime diffuse senza consenso a https://clothoff.it/ncii-report/.

## Fonti

1. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 496/2025 del 01/10/2025, testo integrale, https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10174320, consultato 2026-09-10
2. Codice penale, artt. 612-ter e 612-quater, testi consultabili su Normattiva, https://www.normattiva.it/, consultato 2026-09-10
3. Regolamento UE 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, art. 50, testo su EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/, consultato 2026-09-10
4. Clothoff AI, Che cos'è Clothoff (contesto del nome e ruolo editoriale), https://clothoff.it/cos-e-clothoff/, consultato 2026-09-10
5. Clothoff AI, IA responsabile (regola del consenso e quadro normativo), https://clothoff.it/responsible-ai/, consultato 2026-09-10

---
Fonte: https://clothoff.it/blog/provvedimento-garante-app-nudify-cosa-dice/ · Aggiornato: 2026-09-10
